A chi si rivolge
Destinatari
La richiesta può pervenire da qualunque cittadino maggiorenne, presentandosi personalmente ad uno sportello anagrafico munito di un documento di identità in corso di validità.
Per il minorenne la dichiarazione deve essere resa da chi esercita la responsabilità genitoriale;
Per l’interdetto la firma deve essere apposta dal Tutore;
Cos'è
L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione da parte di un funzionario appositamente incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione dello stesso.
L’atto non deve recare una firma già apposta.
Il funzionario incaricato dal Sindaco, a differenza del Notaio, ha un ambito operativo limitato, in quanto può autenticare in generale soltanto le sottoscrizioni apposte su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.
L’atto da sottoscrivere non può:
- contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (ad esempio: manifestazioni di volontà, rinunce, accettazioni, autorizzazioni, contratti, promesse, scritture private, … )
- concretizzare una procura (ossia un negozio giuridico con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo).
Esistono però alcune eccezioni che riguardano casi specifici in cui si applica una legge speciale che conferisce una più ampia competenza al funzionario incaricato dal Sindaco su alcune tipologie di atti (ad esempio: passaggi di proprietà di beni mobili registrati, consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare).
Gli atti presentati per la autenticazione devono essere redatti in lingua italiana (anche per finalità quali le pensioni estere).
Cosa serve
Cosa si può autenticare:
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti di cui il dichiarante è a diretta conoscenza riguardanti se stesso;
E’ anche possibile la dichiarazione riguardante stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, ma in questo caso la dichiarazione deve essere resa nell’interesse proprio del dichiarante;
Deve trattarsi di dichiarazioni NON certificabili da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, …); - Istanze da presentare ai privati (non ad uffici della P.A. o a gestori di pubblico servizio);
- Istanze o dichiarazioni da presentare a organi della P.A. nonché ai gestori di pubblico servizio per la riscossione da parte di terzi di benefici economici (ad esempio all’INPS per pensioni).
Per altri casi chiedere informazioni direttamente presso gli sportelli preposti al rilascio del servizio.
Costi e vincoli
Le autentiche di firma sono soggette al pagamento dei diritti comunali e, se dovuta, di marca da bollo
Diritti di segreteria:
- euro 0,20 per certificati in carta semplice;
- euro 0,50 per certificati in bollo (marca da euro 16);
Accedi al servizio
Le autentiche di firma vengono effettuate presso gli sportelli dedicati (vedi Uffici correlati)
con accesso libero senza prenotazione, rispettando l'ordine di arrivo
Ulteriori informazioni
Non è più prevista l’autenticazione della firma per istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alle pubbliche amministrazioni (PPAA) o ai gestori o esercenti di pubblico servizio (in questi casi, infatti, sarà sufficiente allegare all’atto firmato la copia del documento di identità del sottoscrittore).